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AVS/AI all’interno dell’UE/AELS

Chi emigra in maniera definitiva o lavora in uno stato dell’UE o dell’AELS, è subordinato alle assicurazioni sociali del paese di occupazione o di soggiorno.

Gli accordi sulla libera circolazione delle persone prevedono un coordinamento dei diversi sistemi di assicurazione sociale.

In tutti gli stati dell’UE e dell’AELS sono disponibili assicurazioni obbligatorie e/o facoltative per la malattia, la maternità, la vecchiaia, l’invalidità, il decesso (prestazioni per i superstiti).

Pertanto, le persone domiciliate all’interno dell’UE/AELS non possono essere più assicurate presso l’AVS/AI.

Disposizione speciale per la Croazia

Gli assicurati in via facoltativa che vivono in Croazia possono rimanere assicurati al più tardi fino al 31 dicembre 2022; coloro che hanno compiuto 50 anni prima del 1° gennaio 2017 sino al raggiungimento dell’età legale di pensionamento. Nuove adesioni non sono più possibili.

Tuttavia, le persone, che hanno versato contributi di assicurazione in uno o più stati dell’UE/AELS, hanno il diritto di percepire rispettivamente una rendita pro rata dagli stati interessati. Il presupposto è che dispongano nel rispettivo paese di un periodo di assicurazione minimo pari ad un anno. I rispettivi contributi restano alle assicurazioni dei singoli paesi fino al raggiungimento della rispettiva età di pensionamento.

Eccezioni dell’AVS/AI obbligatoria in caso di residenza all’estero

Ci sono alcune eccezioni in cui è possibile un mantenimento dell’assicurazione presso l’AVS/AI obbligatoria con residenza all’estero. Queste sono previste per:

persone esercitanti un’attività lucrativa di un datore di lavoro svizzero

Persone, che lavorano in uno stato dell’UE o dell’AELS oppure che lavorano come personale distaccato in un paese terzo per un datore di lavoro svizzero e vengono pagate da quest’ultimo, possono tuttavia continuare a essere assicurate, a determinate condizioni, presso l’AVS/AI/OIPG e l’assicurazione disoccupazione.

Ulteriori informazioni sono riportate nell’opuscolo “Abbandonare la Svizzera e trasferirsi in un altro stato membro dell’UE/AELS” a pagina 17.

Studenti non esercitanti un’attività lucrativa di età inferiore a 30 anni

Gli studenti non esercitanti un’attività lucrativa, che rinunciano alla propria residenza in Svizzera per intraprendere una formazione all’estero, possono mantenere l’assicurazione a determinate condizioni, ovvero al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno in cui compiono 30 anni.

L’assicurazione prosegue senza interruzioni, qualora la richiesta venga presentata entro sei mesi dall’inizio della formazione all’estero. Una volta trascorso questo termine, non è più possibile proseguire l’assicurazione.

Ulteriori informazioni sono riportate nell’opuscolo “Abbandonare la Svizzera e trasferirsi in un altro stato membro dell’UE/AELS” a pagina 18.

Coniugi senza attività lucrativa di persone con assicurazione obbligatoria in Svizzera

L’adesione all’assicurazione è consentita a persone non esercitanti un’attività lucrativa all’estero la/il cui coniuge è assicurata/o presso l’AVS/AI svizzera obbligatoria. L’adesione non è consentita a persone residenti all’estero la/il cui coniuge esercita un’attività lucrativa in Svizzera come transfrontaliera/e.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell’opuscolo “I lavoratori all’estero e i loro parenti”.

Ulteriori informazioni:

Domanda di rendita UE/AELS

Chi ha diritto ad una rendita (AVS almeno un anno intero di contribuzione, AI almeno tre anni interi di contribuzione) dovrebbe presentare la domanda qualche mese prima di raggiungere l’età di pensionamento (per le donne il 64° anno di età assolto, per gli uomini il 65°).

Informazioni sul versamento anticipato oppure sul rinvio della rendita sono disponibili nel foglio informativo “Riscossione flessibile della rendita” del Centro informazioni AVS/AI.

Le persone domiciliate in uno Stato dell’UE o dell’AELS presentano le proprie domande per la corresponsione della rendita di vecchiaia presso l’organismo di contatto nel loro Paese di residenza.

Sia per le rendite di vecchiaia che per le rendite per i superstiti, la persona che non è mai stata assoggettata al sistema di sicurezza sociale del Paese di residenza deve presentare la domanda presso l’organismo d’assicurazione sociale dell’ultimo stato dell’UE o dell’AELS nel quale ella ha versato i contributi. Se l’ultimo stato in cui l’assicurato è stato affiliato è la Svizzera oppure uno stato non appartenente all’UE o all’AELS, gli assicurati dovranno richiedere il formulario per la domanda della rendita di vecchiaia alla Cassa svizzera di compensazione.

Le rendite possono essere versate in qualsiasi luogo di domicilio, salvo prescrizioni contrarie dello stato di residenza. Il versamento avviene direttamente tramite la Cassa svizzera di compensazione CSC nella valuta dello stato di residenza. L’avente diritto può anche chiedere che la rendita venga versata direttamente su un conto postale o bancario personale in Svizzera

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