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Svizzeri per nascita

In base alla Legge federale svizzera sulla cittadinanza (Lcit) vale il principio per cui il figlio o la figlia di genitori svizzeri dispone della cittadinanza svizzera fin dalla nascita.

Ciò vale anche per i figli di madri svizzere non sposate. Tale principio si applica poi anche ai figli di padri svizzeri non sposati, a condizione che il padre riconosca la paternità del figlio o della figlia.

Tuttavia, la nascita deve essere notificata alla rappresentanza svizzera competente. Tale notificazione è importante, poiché il figlio nato all’estero da un genitore svizzero in possesso anche di un’altra cittadinanza perde la cittadinanza svizzera al compimento del venticinquesimo anno di età, a meno che entro quel momento non sia stato notificato o non si sia notificato egli stesso ad un’autorità svizzera in patria o all’estero, oppure abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.

Qui potete trovare un elenco delle rappresentanze svizzere all’estero.

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